Accesso Civico

Che cos'è l'accesso civico?

Il legislatore introduce il diritto di accesso civico, con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in particolar modo dell'art.5, ai sensi del quale, a fronte di un obbligo normativo per la pubblica amministrazione di pubblicare documenti, informazioni o dati, chiunque ha diritto di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza.
Il diritto di accesso civico può essere esercitato unicamente nei limiti di quanto disciplinato dall'art. 5 del citato D. Lgs. 33/13, nonché dalle normative vigenti in materia di tutela dei dati personali.
L'accesso civico non costituisce uno strumento con cui ottenere informazioni di altro tipo che possono, comunque, essere reperite presso gli uffici interessati. Le richieste di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., non rientrano nell'accesso civico.

Come si attiva l'Accesso Civico?

L'istanza di accesso civico va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, non deve essere motivata e può essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica:  trasparenza.anticorruzione@ceinge.unina.it
 

Cosa accade dopo aver presentato l'istanza

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto l'istanza, verifica l'appropriatezza della stessa e la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione.

 

Il responsabile della funzione di Trasparenza e Anticorruzione darà pertanto seguito all’istanza individuando l’ufficio o struttura cui affidare l’istruttoria dell’istanza.


Nel caso il cui l'istanza risultasse insussistente o inappropriata, ne verrà data comunicazione all’istante.
Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti risultino già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile provvederà, entro 30 giorni, ad indicare all'istante il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti risultino non pubblicati, l'Azienda provvederà alla pubblicazione degli stessi, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Il Responsabile della Trasparenza, contestualmente, darà comunicazione all'istante dell'avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale.

Qualora la pubblicazione, per motivi tecnici, richieda tempi superiori a 30 giorni, l'istante sarà informato da parte del Responsabile.

Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, il richiedente potrà ricorrere, al titolare del potere sostitutivo, il Direttore Amministrativo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 33/13, provvederà entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza a predisporre per quanto richiesto.